Cambiano ancora le regole del patto di stabilità interno, con la conferma di alcune disposizioni già in vigore; vengono previste nuove misure sanzionatorie(a cura di Matteo Esposito)
Ennesimo cambiamento delle regole del patto di stabilità interno, con la conferma di alcune disposizioni già in vigore. Previste nuove misure sanzionatorie.
Il nuovo volto del patto di stabilità, che emerge da una lettura combinata di alcuni articoli del decreto legge n. 112/2008, introduce significative novità, che vanno ad incidere anche sulle risultanze del patto 2008.
Vediamo nel dettaglio la nuova versione del patto.
Ambito soggettivo. Viene confermato che gli enti soggetti alle regole del patto sono le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che, nel triennio 2009/2011, dovranno realizzare risparmi per € 9.690 mln di euro, ma si prevede anche l’estensione delle norme ai soggetti affidatari diretti dei servizi pubblici locali.
Definizione degli obiettivi. Per la determinazione dell’obiettivo di miglioramento dei propri conti gli enti devono applicano al saldo finanziario dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista, le seguenti percentuali:
a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità 2007 e ha un saldo finanziario 2007 negativo, calcolato in termini di competenza mista, le percentuali sono:
- per le province: 17% (2009), 62% (2010) e 125% (2011);
- per i comuni: 48% (2009), 97% (2010) e 165% (2011);
b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità 2007 e ha un saldo finanziario 2007 positivo, in termini di competenza mista, le percentuali sono:
- per le province: 10% (2009), 10% (2010) e 0% (2011);
- per i comuni: 10% (2009), 10% (2010) e 0% (2011);
c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità 2007 e ha un saldo finanziario 2007 positivo, in termini di competenza mista, le percentuali sono:
- per le province: 0% (2009), 0% (2010) e 0% (2011);
- per i comuni: 0% (2009), 0% (2010) e 0% (2011);
d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità 2007 ed ha un saldo finanziario 2007 negativo, in termini di competenza mista, le percentuali sono:
- per le province: 22% (2009), 80% (2010) e 150% (2011); - per i comuni: 70% (2009), 110% (2010) e 180% (2011).
Gli enti che hanno un saldo finanziario 2007 negativo, in termini di competenza mista (sia che hanno rispettato il patto 2007 o meno) devono conseguire, per ognuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'animo 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali di cui sopra.
Invece gli enti che hanno un saldo finanziario 2007 positivo devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali di cui sopra.
Sistema di monitoraggio. Gli enti sono tenuti a trasmettere alla Ragioneria Generale dello Stato, tramite il sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni relative alle risultanze in termini di competenza mista e alla situazione debitoria, entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre (e non più ogni trimestre).
Viene confermato l’invio, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento (termine perentorio), sempre alla RGS, della certificazione, a firma del rappresentante legale dell’ente (sindaco/presidente della provincia) e del responsabile del servizio finanziario. Però si prevede che, nel caso in cui la certificazione venga trasmessa in ritardo, attestante comunque il rispetto del patto, gli enti in questione non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (inclusi co.co.co.).
Sistema sanzionatorio. Le novità della nuova versione del patto riguardano anche il meccanismo sanzionatorio. Infatti le sanzioni previste in caso di mancato rispetto del patto per gli anni 2008-2011 sono:
a) taglio del 5% dei contributi ordinari dovuti dal Ministero dell’Interno per l’anno successivo;
b) limite all’impegno delle spese correnti in misura non superiore all’importo annuale minimo degli impegni effettuati nell’ultimo triennio;
c) divieto di ricorrere all’indebitamento: si prevede che i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento del patto di stabilità per l’anno precedente e, inoltre, l’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o collocamento del prestito in assenza del predetto attestato;
d) divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è vietato, inoltre, la stipulazione di contratti di servizio con soggetti privati allo scopo di eludere la normativa;
e) riduzione del 30 per cento, rispetto all’ammontare risultante al 30 giugno 2008, delle indennità e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali.
Inoltre si prevede che tutte queste misure non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l’anno in cui le misure vengono realizzate.
Sistema premiante. Accanto a questo sistema sanzionatorio, viene introdotto anche un sistema premiante. Infatti si prevede che, nel caso in cui il comparto locale raggiunga l’obiettivo di risparmio assegnato, gli enti virtuosi potranno escludere dal computo del saldo un importo pari al 70% della differenza tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti e l’obiettivo programmatico assegnato, sulla base di indicatori economico-strutturali e in
base al valore medio per classe demografica, che saranno definiti con apposito D.M.
Matteo Esposito
26 agosto 2008
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