Con la risoluzione n. 43/E del 17 febbraio, l'Agenzia puntualizza che, a partire dal periodo d'imposta 2007, trova ancora applicazione l'istituto del ravvedimento operoso riferito alle violazioni commesse in materia di versamenti Irap che, relativamente a saldo 2004, acconto e saldo 2005 e acconto e saldo 2006, era stato sospeso con due successivi provvedimenti (articolo 1 del decreto legge 106/2005 e articolo 1 del decreto legge n. 206/2006).
L'istituto consente al contribuente che non ha effettuato, del tutto o in parte, il pagamento di un tributo, di sanare l'irregolarità, beneficiando della riduzione della sanzione a un dodicesimo della misura ordinaria (il 2,5% anziché il 30%).
La regolarizzazione si perfeziona se, entro 30 giorni dalla violazione, si provvede a versare contestualmente l'imposta omessa, la sanzione ridotta e gli interessi calcolati al tasso legale annuo del 3%, con maturazione giornaliera.
| Periodo | Var% |
| Novembre-2016 Novembre-2017 | 0,9 |
| Dicembre-2016 Dicembre-2017 | 0,9 |
| Gennaio-2017 Gennaio-2018 | 0,9 |
| Febbraio-2017 Febbraio-2018 | 0,5 |
| Marzo-2017 Marzo-2018 | 0,8 |
| Periodo | Var% |
| Gennaio-2017 Gennaio-2018 | 0,9 |
| Febbraio-2017 Febbraio-2018 | 0,5 |
| Marzo-2017 Marzo-2018 | 0,7 |
| Aprile-2017 Aprile-2018 | 0,4 |
| Maggio-2017 Maggio-2018 | 0,9 |
| Giugno-2017 Giugno-2018 | 1,2 |