Gli esonerati dall'adempimento hanno tempo fino al 30 giugno per l'invio telematico della richiesta all'Agenzia

23/06/2009

E' il 30 giugno l'ultimo giorno utile per l'invio telematico all'agenzia delle Entrate della richiesta del bonus famiglia, in relazione ai redditi conseguiti nel 2008, da parte di chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione.

Il beneficio è stato introdotto dall'articolo 1 del decreto "anticrisi" (Dl 185/2008) in favore di famiglie, lavoratori, pensionati e persone non autosufficienti a basso reddito e può essere richiesto per l'anno d'imposta 2007 o 2008. Consiste in una somma variabile (da un minimo di 200 a un massimo di 1.000 euro) in base al numero dei componenti del nucleo familiare, del reddito complessivo della famiglia e degli eventuali membri portatori di handicap.

Può beneficiare del bonus chi è residente in Italia e fa parte di una famiglia i cui componenti nel 2008 hanno percepito esclusivamente redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, fondiari non superiore a 2.500 euro (somma riferita all'intero nucleo familiare) soltanto se posseduti assieme a una o più delle altre tipologie di redditi ammesse, da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (questi ultimi solo se prodotti dai soggetti a carico o dal coniuge non a carico).

La domanda va inviata direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando l'apposito "Modello agenzia", disponibile sul sito delle Entrate con le relative istruzioni. L'istanza deve contenere i dati anagrafici del richiedente e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui l'interessato attesta il possesso dei requisiti, la composizione del nucleo familiare, il reddito di ciascun membro, di trovarsi in una delle condizioni elencate all'interno del modello e il periodo d'imposta per cui si intende fruire del beneficio (in questa circostanza, necessariamente il 2008). Possono essere indicate anche le coordinate del conto corrente bancario o postale su cui eventualmente si desidera ricevere l'accredito della somma. Se la domanda è trasmessa dall'intermediario, questi deve compilare il riquadro sull'impegno alla presentazione telematica, inserendo i propri dati.

In seguito ai controlli da parte degli uffici delle Entrate, i contribuenti che hanno ricevuto somme, in tutto o in parte, non spettanti, devono restituirle, effettuando un versamento tramite modello F24, entro i termini di presentazione della prima dichiarazione successiva all'erogazione del bonus.

Con il 30 giugno si completa così il calendario delle date per l'invio della richiesta del bonus: per chi ha presentato la domanda al proprio datore di lavoro o sostituto d'imposta, compilando l'apposito "Modello sostituto", il termine ultimo è stato il 28 febbraio per i redditi conseguiti per il 2007, il 31 marzo per quelli del 2008. Il 30 aprile, invece, la data di scadenza per l'invio telematico alle Entrate della richiesta, per l'anno 2007, da parte di chi non ha ricevuto il bonus tramite il proprio sostituto d'imposta.
Coloro che presentano la dichiarazione dei redditi per il 2008 hanno invece la possibilità di richiedere il beneficio direttamente con i modelli 730 o Unico.

Per agevolare gli interessati, l'Agenzia ha messo a disposizione sul proprio sito, oltre il software per compilare e inviare la domanda, anche un test per verificare il possesso dei requisiti di accesso al beneficio.
Fonte: Agenzia delle Entrate

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