La normativa fiscale e l’intervento del Garante
La Finanziaria 2007 ha subordinato il diritto alla deduzione dall’imponibile, e alla detrazione d’imposta, delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali alla certificazione delle stesse, risultante “da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario”.
Dopo proroghe e rinvii vari nell’applicazione della disposizione, si è arrivati, a regime, al cosiddetto “scontrino parlante”, così come finora conosciuto, riportante la dizione “farmaco” o “medicinale”, la relativa denominazione commerciale e il codice fiscale del destinatario.
Proprio la necessità di menzionare nel documento il nome del farmaco, con la conseguente idoneità a rivelare, in sede di dichiarazione dei redditi, le patologie degli utilizzatori ai Caf o ai professionisti, è stata alla base di numerose segnalazioni fatte al Garante che, accogliendole, ha disposto (contemperando la tutela della riservatezza dei cittadini e l’interesse pubblico alla riduzione del rischio di indebite deduzioni e detrazioni fiscali) che la specificazione sullo scontrino della qualità del prodotto acquistato è soddisfatta attraverso l’indicazione del numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre di ciascun farmaco.
Il nuovo scontrino parlante
Per poter fruire delle previste agevolazioni fiscali legate all’acquisto di farmaci, gli scontrini dovranno, quindi, indicare natura e quantità dei medicinali acquistati, codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e codice fiscale del destinatario.
Il Garante ha fissato al 1° gennaio 2010 la data-limite entro la quale “adeguare” lo scontrino alle nuove indicazioni. Conseguentemente, fino al 31 dicembre 2009, daranno comunque diritto alla deduzione/detrazione anche quelli emessi con il vecchio sistema, vale a dire con la denominazione del farmaco in luogo del codice AIC.