SCADENZA DURC INTERNO INPS - MODELLO SC37
15 ottobre 2008
Ai sensi dell’articolo 1175 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1º luglio 2007 i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Successivamente, il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2008 ha disposto che per fruire delle agevolazioni contributive di pertinenza di istituti previdenziali il documento unico di regolarità contributiva non deve essere richiesto dal datore di lavoro, ma essere verificato con procedura interna direttamente dall’Istituto che gestisce la contribuzione.
L’Inps, pertanto, con circolare n. 51 del 18 aprile 2008, ha strutturato un proprio sistema interno (DURC interno) di verifica della regolarità contributiva che è condizione necessaria affinchè ogni azienda possa fruire delle agevolazioni specificamente individuate come rientranti in tale verifica (vedi circolare del Ministero del Lavoro n. 5 del 30 gennaio 2008).
Per poter perfezionare la suddetta verifica interna l’Istituto ha ritenuto di dover acquisire da ogni azienda con sgravi rientranti nella casistica una autocertificazione (mod. SC37) contenente dichiarazioni che ricollegano agli obblighi previsti dal decreto e non direttamente verificabili dall’Istituto.
Tale autocertificazione (mod.
SC37) deve essere inviata all’Istituto, salvo proroghe,
entro il 31.10.2008, preferibilmente con modalità telematica, tramite il sito INPS
www.inps.it.
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