INPS: il 15 settembre parte lo sgravio contributivo sui salari di secondo livello
a cura di Lorenzo Smeraldi - www.rivaluta.it
L'INPS ricorda che dalla data del 15 settembre 2008 alle ore 15:00 è possibile inviare le domande per accedere allo sgravio contributivo, previsto nella misura di 25 punti percentuali, previsti dalla Legge n. 247/2007), sui premi di risultato che derivano da accordi di secondo livello depositati presso la Direzione provinciale del lavoro.
Lo sgravio contributivo riguarda anche il lavoratore per l'interno valore della contribuzione a suo carico. L'agevolazione è introdotta in via sperimentale (dal 2008 al 2010).
Possono presentare la domanda i datori di lavoro, o i loro intermediari, per il tramite del sito www.inps.it, anche nel caso lo sgravio riguardi contributi pensionistici versati ad altro ente previdenziale.
Ulteriori informazioni sono ricavabili dalla Circolare Inps n. 82 del 6/8/2008.
Si riportano alcune FAQ pubblicate dall’istituto :
D) E’ prevista una versione sperimentale dell’applicazione prima del 15 settembre ?
R) La versione sperimentale dell’applicazione di trasmissione delle domande di sgravio è già diponibile tra i Servizi per le Aziende e Consulenti all’interno della sezione Servizi on-line del sito internet aziendale www.inps.it. Si fa presente che, trattandosi di una versione sperimentale, i dati inseriti e trasmessi non avranno alcun valore ai fini della circolare 82/2008
D) Quali sono i soggetti abilitati all’applicazione?
R) Sono abilitati all’utilizzo dell’applicazione per la trasmissione delle domande di sgravio i soggetti autorizzati alla trasmissione dei modelli DM o DMAG tramite i servizi on-line dell’INPS
D) La procedura prevede di inoltrare la domanda solo come flusso XML?
R) Sono previste due modalità per l’invio della comunicazione: tramite pagina web compilando tutti i campi della domanda o in alternativa inviando un flusso XML.
D) Un'azienda con contribuzione mista INPS/ALTRI ENTI deve presentare un’unica domanda?
R) No, devono essere presentate domande distinte per ciascun ente previdenziale.
D) Per i dipendenti che sono stati assunti con contribuzione agevolata e che beneficiano già di una riduzione dei contributi a carico azienda (es. lavoratori in mobilità, apprendisti,ecc.), lo sgravio in che percentuale deve essere applicato ?
R) Come precisato nella circolare n. 82/2008, lo sgravio deve essere considerato al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate. Per gli apprendisti occupati in aziende con oltre 9 addetti e per gli assunti dalle liste di mobilità, quindi, lo sgravio datoriale non potrà eccedere la contribuzione versata (10 punti.) Resta fermo il beneficio dello sgravio totale della quota posta a carico del lavoratore.
D) Nel caso di gruppi di aziende ex articolo 2359 del c.c. e del D.lgs n. 74/2002, le società capogruppo, possono trasmettere la domanda per le aziende del gruppo?
R) La domanda può essere trasmessa dalle società capogruppo le quali, ai sensi di quanto disposto dall’artico 31 del D.lgs n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, possono svolgere – ove delegate- gli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge n. 12/1979 per tutte le società controllate e collegate.
D) Molti contratti di secondo livello contengono una clausola di ultrattività la quale prevede che, in assenza di rinnovo alla scadenza prefissata (es. 31/12/2007), il contratto resti in vigore per ulteriori 12 mesi. Tale ultrattività è automatica o richiede uno specifico atto di deposito?
R) L’ultrattività può considerarsi automatica e non necessita di specifico atto di deposito.
D) Ai fini dei requisiti di priorità fissati dal DM, i contratti stipulati prima del 31/12/2007 e successivamente prorogati, possono fruire del diritto di precedenza rispetto a quelli stipulati e depositati dopo tale data?
R) Il diritto di precedenza assoluta trova applicazione nella sola ipotesi in cui la proroga si limiti a procrastinare la scadenza originariamente fissata, senza dar luogo ad una rinegoziazione degli importi e/o dei parametri per il calcolo delle erogazioni. In caso contrario, va considerato come un nuovo accordo.