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di Lorenzo Smeraldi
redazione www.rivaluta.it

PREMESSA su
Tfr: un’invenzione quasi perfetta

In data 28/03/2007 la Commissione Europea ha organizzato a Bruxelles una conferenza sul tema "Increasing financial capability" - Migliorare l'educazione finanziaria. In tale conferenza si è sottolineata l'importanza di una corretta educazione finanziaria ritenuta essenziale per assicurare che consumatori ed investitori europei dispongano delle conoscenze necessarie prima di assumere decisioni finanziarie di notevole importanza per loro stessi e/o per le loro famiglie.

Nel corso del primo semestre 2007 i lavoratori dipendenti italiani appartenenti al settore privato sono stati martellati da campagne pubblicitarie inerenti l'espressione della scelta circa la destinazione delle quote di tfr maturande verso i fondi di previdenza complementare.

Tali campagne pubblicitarie sono nate in seno alla riforma della previdenza complementare (1) ed hanno focalizzato la loro attenzione quasi esclusivamente sul regime di agevolazioni fiscali che comporta l'adesione ai fondi di previdenza integrativa (2), sulla compartecipazione del datore di lavoro con quote a proprio carico (3), sull'inadeguatezza del sistema pensionistico obbligatorio nel garantire prestazioni pensionistiche future di entità sufficiente a garantire uno standard di vita simile a quello in età lavorativa (4) e, quindi, sulla necessità di sottoscrivere sistemi di previdenza integrativa privati finanziati per la maggior parte attraverso le quote di tfr (5).

Di tutto si è parlato tranne che di tfr ma la grave ed inaccettabile carenza di quelle campagne pubblicitarie è stata proprio in materia di educazione finanziaria.

Ad oltre un anno di distanza dalla fatidica data del 30/06/2007 numerose critiche vengono ancora mosse soprattutto nei confronti dei fondi chiusi di previdenza complementare di categoria circa la poca trasparenza in materia di investimento delle quote, costi di gestione a carico degli aderenti, rendimenti finanziari delle somme investite, ecc ...

Scopo di questo articolo è fornire al lettore quel minimo grado di conoscenza circa gli aspetti di natura finanziaria che caratterizzano un istituto previdenziale che molte nazioni europee ci invidiano e la cui conoscenza non può essere ignorata dal lavoratore chiamato, ancora oggi, a scegliere se mantenere la maturazione di questa retribuzione differita o se trasferire le quote maturande verso altri veicoli finanziari. Poiché il problema principale del lavoratore è proprio quello di effettuare una scelta di convenienza fra due veicoli finanziari che per un certo aspetto risultano in concorrenza fra di loro, una scelta consapevole non può che passare attraverso la conoscenza.

Cos'e' il trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto è un istituto previdenziale sorto a garanzia dei lavoratori in caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente introdotto nel nostro ordinamento giuridico dalla Legge 297/82 che ha modificato l'articolo 2120 del Codice Civile.

I principali elementi di natura finanziaria che lo caratterizzano

1) regole precise e chiare di maturazione delle quote

"...Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro..."

L'importanza della determinazione delle quote dell'investimento

Occorre precisare che le somme maturate, ottenute dividendo la retribuzione utile al calcolo del tfr per 13,5, devono essere detratte, prima di essere accantonate al fondo, di una percentuale pari allo 0,50% dell'imponibile previdenziale del lavoratore.

Tale trattenuta rappresenta un contributo previdenziale che finanzia direttamente il fondo adeguamento pensioni istituito presso l'Inps. L'importanza di questo passo normativo può non essere pienamente compresa ma rappresenta uno degli elementi fondamentali in materia di veicoli finanziari in quanto l'investitore deve essere sempre in grado di calcolare a priori l'ammontare delle quote maturate (nel caso del tfr) o versate (nel caso di altri veicoli finanziari) che verranno destinate all'investimento. Troppo spesso questa informazione non viene resa in modo chiaro all'investitore in prodotti finanziari poiché risulta spesso difficoltoso quantificare l'ammontare delle commissioni che vengono detratte dalle quote versate (si veda ad esempio il caso delle polizze vita e dei fondi pensione, spesso poco trasparenti in materia). L'equazione quote versate uguale quote investite non è mai rispettata.

2) regole chiare di esigibilità delle somme maturate

"In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto..." ... "...Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione...."

L'importanza della rigidità del capitale investito

La norma di Legge prevede in modo molto chiaro e preciso i casi in cui è possibile esigere il tfr maturato e la relativa somma. Grande importanza riveste la possibilità di derogare attraverso contrattazione aziendale od individuale alla rigidità delle casistiche circa l'esigibilità delle somme. In sostanza, il tfr è un fondo che presenta un grado di liquidità molto elevato, anche se vincolato dalla volontà e/o possibilità finanziaria del datore di lavoro. Ricordiamo che la liquidità di un veicolo finanziario è un ulteriore elemento di notevole importanza per l'investitore che deve essere messo in condizione di valutare il grado di rigidità del capitale investito e l'ammontare di eventuali costi o penali in caso di liquidazione anticipata dell'investimento. (Soprattutto per le polizze vita ed altri veicoli assicurativi le penali in caso di liquidazione anticipata delle somme investite sono in grado di abbattere notevolmente il rendimento complessivo dell'investimento).

3) regole chiare di rivalutazione delle quote accantonate

"...Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente..."

La meraviglia della capitalizzazione composta

Albert Einstein definì la capitalizzazione composta come la più grande scoperta matematica di tutti i tempi. L'articolo 2120 del Codice Civile prevede che il fondo tfr maturato venga incrementato, al 31 dicembre di ogni anno, su base composta di un determinato interesse. In matematica finanziaria il regime di capitalizzazione composta prevede che l'interesse (I) maturato al tasso (r) sul capitale (C) anziché essere riscosso si aggiunge, al periodo (t), al capitale iniziale che lo ha prodotto. Questo determina che, al periodo di maturazione degli interessi, il montante (M) viene riutilizzato come capitale iniziale per il periodo successivo, ovvero anche l'interesse maturato produce nuovo interesse. La formula matematica che mette in relazione le variabili finanziarie della capitalizzazione composta è la seguente:

Come mai Albert Einstein definì questa semplice formula la più grande scoperta matematica di tutti i tempi? Semplicemente perché tale funzione permette all'investitore accorto di accumulare un determinato capitale utilizzando a proprio vantaggio la relazione esponenziale che esiste tra la variabile capitale, tasso d'interesse (base) e la variabile tempo (esponente).

Regime capitalizzazione composta (Capitale e tasso fisso)
Figura1 - Regime capitalizzazione composta (Capitale e tasso fisso)

In figura 1 viene illustrato l'andamento del montante di un investimento in regime di capitalizzazione composta considerando un capitale fisso investito di un Euro al tasso del 5 per cento. Il grafico misura tale andamento in funzione del tempo di conservazione dell'investimento. Dopo 10 anni il capitale iniziale si rivaluta di 1,63 volte, dopo 20 anni di 2,65 volte e dopo 30 anni di 4,32 volte, solo per effetto della legge esponenziale che lega la varabile capitale alla variabile tempo. In sostanza, il tempo ha la capacità di quadruplicare, dopo 30 anni, l'investimento iniziale senza che intervengano variazioni sul capitale investito e sul tasso di rendimento.

Figura 2 - Regime capitalizzazione composta (Capitale e tempo fissi)
Figura 2 - Regime capitalizzazione composta (Capitale e tempo fissi)

In figura 2 viene illustrato l'andamento del montante di un investimento in regime di capitalizzazione composta considerando un capitale fisso investito di un Euro per 30 anni. Il grafico misura tale andamento in funzione del tasso di rendimento. All'aumentare in modo lineare del tasso osserviamo un incremento esponenziale del montante finale. Dopo 30 anni, un capitale fisso di un Euro investito ad un tasso fisso del 5 per cento si rivaluta di 4,32 volte, ad un tasso fisso del 10 per cento si rivaluta di 17,45 volte, senza che intervengano variazioni sul capitale investito.

Figura 3 - Regime capitalizzazione composta (Tasso e tempo variabili, capitale unitario)
Figura 3 - Regime capitalizzazione composta (Tasso e tempo variabili, capitale unitario)

In figura 3 viene mostrato l'andamento del montante di un investimento in regime di capitalizzazione composta in tre diverse ipotesi di tasso di rendimento. Il confronto è utile per quantificare la forza di rivalutazione del capitale investito della variabile tempo e della variabile tasso di rendimento.

I vantaggi della capitalizzazione composta sono oramai universalmente riconosciuti e la forza del tempo e del tasso di rendimento possono portare a montanti notevoli se, come nel caso del tfr, la variabile capitale è soggetta di per se ad un piano d'accumulo indipendente dalle variabili fino ad ora analizzate. Come ben visibile dai grafici riportati la variabile tasso di rendimento riveste un ruolo di maggior importanza nella forza di capitalizzazione rispetto alla varabile tempo.

L'importanza della certezza del rendimento nominale

L'articolo 2120 del Codice Civile fornisce l'ammontare del tasso di rivalutazione annuale da applicare al fondo tfr al 31 dicembre di ogni anno. Tale tasso è composto da una quota fissa in misura pari all'1,5 per cento a cui deve essere sommata una quota variabile pari al 75 per cento del tasso d'inflazione misurata dall'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il Decreto Legislativo 47/2000 ha radicalmente modificato il regime di tassazione del tfr introducendo un nuovo principio basato sulla natura della composizione delle voci del trattamento di fine rapporto. Il fondo tfr può essere scomposto in una quota capitale il cui ammontare è rappresentato dalle quote di retribuzione che vengono accantonate al fondo e la cui natura è di matrice strettamente collegata alla prestazione lavorativa e da una componente finanziaria il cui ammontare è pari alla rivalutazione del fondo accantonato la cui natura è di matrice strettamente collegata alle rendite finanziarie. Per la componente finanziaria del fondo è stata introdotta un'imposta sostitutiva dell'11 per cento. Riassumendo, il Codice Civile dispone il tasso di rivalutazione lordo che deve essere nettizzato dell'imposta sostitutiva introdotta dal Decreto Legislativo 47/2000.

... l'importanza fondamentale del rendimento reale ...

La Legge, pertanto, fornisce al lavoratore-investitore un ulteriore elemento fondamentale in materia di veicoli finanziari, il tasso di rendimento netto dell'investimento. Regole certe di determinazione permettono di effettuare a priori considerazioni di natura finanziaria di fondamentale importanza in materia di investimenti e risparmio.

Figura 4 - Rendimento reale tfr
Figura 4 - Rendimento reale tfr

In figura 4 viene mostrato il tasso di rivalutazione del fondo tfr in base alla formula indicata dal Legislatore che, come abbiamo evidenziato, è indicizzato in parte al tasso di inflazione misurato da un preciso indice rilasciato dall'Istat. A priori è pertanto possibile costruire il diagramma di rivalutazione in base a diverse ipotesi d'inflazione. La linea spessa di colore rosso indica il tasso d'inflazione misurato sull'asse delle ordinate di sinistra.

La linea rossa sottile misura il tasso di rivalutazione netta (al netto dell'imposta sostitutiva) del fondo tfr la cui scala è sempre visualizzata sull'asse delle ordinate di sinistra. Essendo tale tasso di rivalutazione parzialmente indicizzato al tasso d'inflazione esiste una soglia oltre la quale la rivalutazione del fondo tfr non garantisce più un rendimento reale del fondo e, ancor peggio, non garantisce il mantenimento del potere d'acquisto delle somme accantonate. Tale soglia è collocata ad un tasso d'inflazione misurato dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 4 per cento. La linea blu mette in evidenza l'andamento del rendimento reale del fondo tfr (scala ordinate di destra) in relazione all'andamento del tasso d'inflazione (linea rossa spessa).

Rendimenti e rischi d'investimento

Rendimento nominale e rendimento reale sono ulteriori due elementi che non si possono ignorare quando si parla di veicoli finanziari. Il rendimento nominale rappresenta il tasso di rivalutazione monetaria offerto da un determinato investimento per effetto della rinuncia al godimento di una determinata somma di denaro, godimento che viene procrastinato al futuro. Sul tasso nominale deve essere detratta l'imposta fiscale. Il rendimento reale rappresenta il tasso di rivalutazione monetaria offerto da un determinato investimento considerando anche la perdita di potere d'acquisto che la somma di denaro vincolata nell'investimento subisce nel tempo per effetto dell'inflazione. Troppo spesso veicoli finanziari di qualsiasi tipo (monetari, obbligazionari, azionari, polizze assicurative, fondi pensione) non risultano trasparenti in materia di rendimenti (nominali e soprattutto reali) garantiti all'investitore e troppo spesso il mercato monetario non è in grado di far fronte al fenomeno inflazione con i tassi di rendimento che garantisce. Inoltre il mercato obbligazionario espone l'investitore ad un rischio aggiuntivo rispetto al rischio inflazione: il rischio tasso. Ulteriore rischio viene aggiunto agli investimenti di natura azionaria ed è rappresentato dal rischio ciclo economico in grado di influenzare i corsi azionari.

Riassumendo brevemente, il fondo tfr è soggetto al solo rischio inflazione, veicoli finanziari di natura monetaria sono soggetti anch'essi al solo rischio inflazione, veicoli finanziari di natura obbligazionaria presentano un rischio aggiuntivo legato ai tassi d'interesse e veicoli finanziari di natura azionaria sono soggetti ad un ulteriore rischio aggiuntivo legato all'andamento del ciclo economico. Veicoli finanziari obbligazionari ed azionari sono caratterizzati quindi da alta volatilità. Si è volutamente semplificato il discorso rimanendo in veicoli finanziari quotati in Euro al fine di trascurare il rischio cambio ed altri rischi legati ad economie differenti da quella europea. Come vedremo in seguito ogni tipo di investimento è comunque soggetto ad un rischio inevitabile: il rischio insolvenza. Ciò che importa comprendere è che maggiore è il rendimento nominale offerto dall'investimento maggiore è il grado di rischio a cui l'investitore è soggetto. Il tfr espone il lavoratore-investitore al rischio inflazione quando tale fenomeno è presente nell'economia italiana in misura superiore al 4 per cento su base annua.

... rendimenti reali storici ...

Figura 5 - Rivalutazione storica tfr
Figura 5 - Rivalutazione storica tfr

In figura 5 è mostrato l'andamento storico del tasso d'inflazione in Italia misurata dall'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (linea rossa spessa - scala ordinate di sinistra), l'andamento del tasso di rivalutazione netta del fondo tfr (linea rossa sottile - scala ordinate di sinistra) e l'andamento del rendimento reale del fondo tfr (linea blu - scala ordinate di destra). Tali dati mostrano come fino a fine anni '90 alti tassi d'inflazione (oltre la fatidica soglia del 4 per cento) hanno logorato costantemente il potere d'acquisto delle somme accantonate al fondo tfr. Solo dalla fine degli anni '90, per effetto del contenimento del tasso d'inflazione, il fondo tfr ha garantito ai lavoratori anche un rendimento reale contenuto entro l'1 per cento. Certamente il rendimento reale degli ultimi 10 anni non è esaltante ma siamo sicuri che altri veicoli finanziari abbiano avuto storicamente un rendimento reale positivo o quantomeno pari a zero, cioè in grado di mantenere inalterato il potere d'acquisto delle somme investite? Il fondo tfr è nato con l'intento del Legislatore di garantire al lavoratore che per un qualsiasi motivo cessa il rapporto di lavoro (dimissioni, fallimento, pensionamento, ecc...) una determinata somma di denaro accantonata durante gli anni di prestazione lavorativa. In sostanza il fondo tfr è la massima espressione della corretta forma di risparmio ed una corretta forma di risparmio altro non ha che garantire il mantenimento del potere d'acquisto delle somme investite. Basterebbe un'indicizzazione del tasso di rivalutazione del fondo pari al 100 per cento del tasso d'inflazione e il tfr sarebbe una invenzione finanziaria perfetta.

4) Fondo garanzia del tfr

L'articolo 2 della Legge 29 Maggio 1982 n. 297 ha istituito presso l'Inps un fondo di garanzia del tfr ed al comma 1 cita testualmente:

"È istituito presso l'istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori e loro aventi diritto."

Il rischio ineliminabile per eccellenza: rischio insolvenza

Cosa s'intende con il termine rischio in finanza? Il rischio di un investimento altro non è che la variabilità dei risultati che è possibile ottenere dall'investimento stesso. Il concetto di rischio è insito nell'attività di investimento in quanto si è in presenza di uno scambio tra una prestazione presente certa (rinuncia di utilizzo di una determinata somma di denaro) ed una o più prestazioni future incerte (rimborso del denaro investito e rendimento complessivo dell'investimento) che sono condizionate dal verificarsi di numerosi eventi e circostanze. Alcuni di questi eventi e circostanze analizzate precedentemente, in grado di rendere variabile ed incerto il risultato dell'investimento, sono rappresentati dal rischio d'inflazione, rischio di tasso d'interesse, rischio di liquidità. Ma esiste un rischio in finanza che risulta inevitabile per eccellenza: il rischio d'insolvenza. Chi opera nei mercati finanziari conosce bene il rischio di acquistare azioni od obbligazioni societarie cioè è consapevole del fatto che l'azienda emittente dei titoli di proprietà o di debito potrebbe incorrere nel corso della propria vita ad un fallimento e risultare così inadempiente nei confronti dei titolari di diritti di credito che potrebbero veder irrecuperabile il capitale investito. Anche l'investimento in titoli di Stato è soggetto allo stesso rischio d'insolvenza. Nel caso del fondo tfr il rischio è legato all'insolvenza del datore di lavoro nel pagamento delle quote maturate. Il Legislatore, a garanzia del lavoratore, ha istituito presso l'Inps un apposito fondo di garanzia in sostituzione del datore di lavoro insolvente.

Approfondimenti

 (1) In attuazione della Legge 23 agosto 2004 n. 243 recante Norme in materia pensionistica e delega al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, il Governo ha adottato il Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 di Disciplina delle forme pensionistiche complementari pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.289 del 13 dicembre 2005. La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha anticipato l'entrata in vigore del decreto, inizialmente fissata al 1° gennaio 2008, al 1° gennaio 2007.

(2) Le somme versate dal lavoratore e/o dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro. Per i giovani lavoratori, con prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007, è previsto invece un regime più favorevole che innalza a 7.746,86 euro i contributi deducibili durante i venti anni successivi al quinto anno di partecipazione ai fondi pensione. Le quote di tfr maturande veicolate verso tali forme di previdenza complementare non sono deducibili dal reddito in quanto non si configurano come contribuzione.

3) Sotto il profilo contributivo, è prevista la possibilità per il lavoratore di definire il contributo a proprio carico, ferma restando, nelle forme pensionistiche collettive, la competenza delle fonti istitutive a stabilire la misura minima della contribuzione a carico dei lavoratori e del datore di lavoro. E' prevista la possibilità di contribuire alle forme anche solo mediante il conferimento del TFR; qualora il lavoratore versi anche contributi a proprio carico ha diritto alla contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti e accordi collettivi.

4) La scelta di potenziare la previdenza complementare si ricollega alla riforma del sistema di previdenza obbligatoria attuata a partire dagli anni novanta. I fenomeni dell'allungamento della vita media e della diminuzione del tasso di natalità, infatti, sbilanciando in prospettiva il rapporto tra il numero dei pensionati e degli occupati, avevano indotto il legislatore a rivedere il sistema di calcolo delle pensioni obbligatorie al fine di ridurre la spesa pensionistica. E' stato così previsto il progressivo passaggio dal metodo retributivo (importo della pensione calcolato in percentuale degli ultimi stipendi percepiti) a quello contributivo (importo della pensione legato ai contributi versati) che comporta una significativa riduzione del tasso di sostituzione a parità di anzianità contributiva e anagrafica.

5) Al fine di consentire il mantenimento di un tenore di vita adeguato dopo il pensionamento la Legge ha realizzato un assetto normativo volto a favorire l'aumento delle adesioni e l'accrescimento dei flussi di finanziamento alla previdenza complementare soprattutto attraverso l'istituto del conferimento del trattamento di fine rapporto.

Autore
Lorenzo Smeraldi
redazione www.rivaluta.it

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