Risoluzione n. 448/E del 19 novembre 2008 Quando il matrimonio finisce male attenzione alla sentenza di separazione

Niente deduzione per le maggiori somme volontariamente versate dal marito alla moglie separata a titolo di rivalutazione economica, se l'aumento non è stato specificatamente previsto dal giudice nella sentenza di separazione.
Questa è la risposta dell'agenzia delle Entrate, formulata con la risoluzione n. 448/E del 19 novembre, a un interpello nel quale veniva prospettato il caso di un coniuge che, di sua iniziativa, dal 2004, aveva provveduto ad aumentare, secondo gli indici Istat, l'assegno di mantenimento dovuto alla moglie.

L'istante, separato dal 2002, aveva provveduto, dalla stessa data, al versamento dell'assegno mensile a favore del coniuge secondo i criteri stabiliti dal Tribunale. La sentenza di separazione però, non prevedeva alcuna rivalutazione monetaria. Questa circostanza si rivelerà sostanziale nella decisione dell'Agenzia sulla applicabilità dello sconto fiscale, previsto dall'articolo 10 del Tuir, al caso prospettato.

Il contribuente fa presente che la sua decisione nasceva dall'allineamento con la sentenza 15101/2004 della Cassazione, secondo la quale gli assegni corrisposti in caso di separazione devono essere sottoposti a un meccanismo di incremento automatico, così come quelli versati in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, adeguamento che non deve essere inferiore agli indici Istat.

Le Entrate, pur riconoscendo che la pronuncia della Suprema corte obbliga il giudice a stabilire un criterio di rivalutazione automatica in misura non inferiore agli indici Istat, precisano che, da un punto di vista fiscale, gli aumenti in questione non possono beneficiare dell'agevolazione prevista dall'articolo 10 del Tuir, nel quale vengono indicati specificatamente "gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria".

Ma la sentenza in esame, come viene chiarito nell'interpello stesso, non prevede esplicitamente alcun criterio di aggiornamento automatico e, quindi, l'istante potrà continuare a dedurre dal proprio reddito esclusivamente le somme definite dal provvedimento del tribunale nel 2002, senza gli incrementi volontariamente corrisposti.

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