Sentenza della Corte Costituzionale n.373 del 14 novembre 2008
Mantenimento dei figli non deducibile? Per la Consulta niente da obiettare

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi, che esclude la deducibilità degli assegni periodici corrisposti al coniuge, su disposizione dell'autorità giudiziaria, per il mantenimento dei figli, mentre, invece, accorda il beneficio per gli assegni alimentari in favore dei medesimi soggetti.

Ciò in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore, che nel caso di specie non appare né arbitraria né irragionevole, determinare un differente trattamento fiscale tra l'obbligo di mantenimento dei figli e l'obbligo degli alimenti, in considerazione delle evidenti differenze di presupposti e di funzioni tra le due obbligazioni.

E' quanto ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 373 del 14 novembre 2008.

La controversia

La questione, relativa alla legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del Tuir, è scaturita dall'ordinanza n. 138/2008, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Novara.

Secondo i giudici piemontesi, la norma citata, nel prevedere l'indeducibilità degli assegni per il mantenimento dei figli, produrrebbe una ingiustificata disparità di trattamento fiscale rispetto alle ipotesi di somme corrisposte in adempimento all'obbligo di prestare gli alimenti a favore dei figli, per le quali è ammessa la deduzione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d), del Tuir.

Ciò in quanto, osservava la Ctp, l'assegno di mantenimento e quello alimentare avrebbero la stessa funzione, con l'ulteriore conseguenza che la disparità di trattamento fiscale tra tali assegni sarebbe ancor più ingiustificata se il giudizio di separazione o divorzio seguisse una precedente condanna agli alimenti a favore del figlio, in quanto "solo gli importi destinati a quest'ultimo sarebbero legittimamente deducibili dal reddito dell'onerato".
A parere dei giudici rimettenti, quindi, verrebbe a essere leso il principio di uguaglianza "in una materia così delicata come quella del mantenimento dei figli".

I principi della Consulta

La Consulta ha giudicato infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento alla denunciata violazione dell'articolo 3 della Carta.
I giudici hanno, prima di tutto, ribadito che la previsione delle ipotesi di deducibilità e detraibilità ai fini fiscali rientra nella discrezionalità del legislatore, con la conseguenza che non può essere sindacata nel giudizio di legittimità costituzionale, "a meno che non trasmodi in arbitrio".

In proposito, a parere della Corte, la scelta legislativa di differenziare il regime fiscale dell'assegno di mantenimento da quello alimentare non può considerarsi arbitraria per due precisi motivi.

Prima di tutto perché "nel caso di assegno di mantenimento per i figli, la funzione propriamente alimentare del medesimo assegno è assolta dal minore importo in esso ricompreso, corrispondente all'ammontare di un ipotetico assegno di alimenti legali". Ciò in quanto "il credito di alimenti legali va equiparato a quello relativo all'assegno di mantenimento solo nei limiti in cui questo abbia carattere alimentare e, quindi, solo una volta accertato lo stato di bisogno del beneficiario".

Inoltre, anche quando risulta accertato lo stato di bisogno, la quota dell'assegno di mantenimento relativa agli alimenti, non essendo determinata nell'ammontare, "è indistinguibile dal più ampio ammontare fissato dal giudice per il mantenimento".
Ne consegue che, certamente, non può considerarsi arbitraria la scelta del legislatore di permettere la deduzione fiscale "delle sole prestazioni alimentari certe nel loro ammontare e di escluderle per quelle non certe perchè ricomprese nella più ampia prestazione di mantenimento".

Peraltro, ha osservato il Collegio, la sussistenza dell'obbligo di mantenimento è alternativa a quella dell'obbligo alimentare, cosicché esclude la condanna agli alimenti e, inoltre, nel caso in cui alla condanna agli alimenti segue quella al mantenimento "dovrebbe aversi riguardo solo a quest'ultima pronuncia, senza che all'importo dovuto per il mantenimento (fiscalmente non deducibile) si possa sottrarre quanto dovuto per il mantenimento (fiscalmente deducibile) in base ad una precedente sentenza".

La Corte costituzionale ha, poi, chiarito per quali motivi la norma "incriminata" debba, invece, ritenersi ragionevole. Sussistono, difatti, presupposti e funzioni diversi tra l'obbligo di mantenimento dei figli e l'obbligo degli alimenti legali in favore dei medesimi. Infatti, mentre "l'obbligo di mantenimento dei figli è espressione del dovere di solidarietà coniugale sancito dall'articolo 30 della Costituzione ed assolve la funzione di consentire il pieno sviluppo della personalità dei figli, l'obbligo alimentare sussiste, invece, solo ove non vi sia obbligo di mantenimento ed assolve la diversa funzione di assistenza familiare, in quanto è diretto esclusivamente ad ovviare allo stato di bisogno ed all'incapacità dell'alimentando di farvi fronte".

La scelta del legislatore, di consentire la deduzione fiscale solo dell'assegno periodico alimentare e non di quello di mantenimento, è dettata dalla più che ragionevole ratio "di favorire l'adempimento dell'obbligo alimentare, cioè di un obbligo che sorge solo ove manchi quello di mantenimento e, quindi, ove sia divenuto meno intenso il vincolo di solidarietà familiare".

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