Se più contratti fra loro collegati si configurano quale una "locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti", il bene strumentale oggetto degli accordi è iscrivibile fra le immobilizzazioni materiali dell'acquirente, con rilevanza anche fiscale delle quote di ammortamento, sin dall'esercizio della sua consegna, a prescindere, quindi, dal non ancora perfezionato formale trasferimento di proprietà.
Con la risoluzione n. 11/E del 9 gennaio, l'agenzia delle Entrate torna, così, a ribadire quanto già chiarito con un suo precedente intervento (cfr risoluzione n. 338/2008): come stabilito dall'articolo 109, comma 2 del Tuir, in presenza di un contratto di vendita con riserva della proprietà o di un contratto di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, il verificarsi dell'effetto traslativo è voluto da entrambi i contraenti già al momento della conclusione del negozio ed è, quindi, a tale ultima data che occorre fare riferimento per individuare il momento in cui ai fini della redazione del bilancio e ai fini fiscali rileva il trasferimento del bene.
La struttura contrattuale oggetto dell'interpello prevedeva che:
L'Agenzia, in realtà, non è entrata nel "merito della questione", procedendo all'inquadramento giuridico della tipologia di accordo. La risposta, difatti, è stata fornita "Nel presupposto - non verificabile in sede di interpello che è strumento volto all'interpretazione della normativa tributaria e non alla qualificazione dei presupposti giuridici per l'applicazione delle norme - che effettivamente nel caso in esame la struttura contrattuale posta in essere dalle parti sia riconducibile ad una locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti".
| Periodo | Var% |
| Novembre-2016 Novembre-2017 | 0,9 |
| Dicembre-2016 Dicembre-2017 | 0,9 |
| Gennaio-2017 Gennaio-2018 | 0,9 |
| Febbraio-2017 Febbraio-2018 | 0,5 |
| Marzo-2017 Marzo-2018 | 0,8 |
| Periodo | Var% |
| Gennaio-2017 Gennaio-2018 | 0,9 |
| Febbraio-2017 Febbraio-2018 | 0,5 |
| Marzo-2017 Marzo-2018 | 0,7 |
| Aprile-2017 Aprile-2018 | 0,4 |
| Maggio-2017 Maggio-2018 | 0,9 |
| Giugno-2017 Giugno-2018 | 1,2 |