Rivalutazione Istat del canone di affitto tramite gli indici ISTAT

Aggiorna il canone d'affitto

Ultimo indice Istat pubblicato per aggiornare il canone

A Marzo 2024 la variazione annua dell'indice FOI senza tabacchi è stata del 1,2%, quella mensile 0,1% rispetto a Febbraio 2024.

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Pagamento regolare di un canone d'affitto con contratto ad equo canone (75% dell'aumento ISTAT)

Come si evolve nel tempo il pagamento regolare di un  canone d'affitto al 75% dell'aumento ISTAT? Guarda qui lo sviluppo

Il canone di riferimento per gli alloggi popolari è l’Equo Canone.
Le modalità di calcolo dell’Equo Canone sono contemplate nell’art. 12 della legge n. 392/1978, che lo definisce nel 3,85% del valore locativo dell’immobile.

Il valore locativo è costituito dal prodotto della superficie convenzionale dell’immobile per il costo unitario di produzione del medesimo immobile. Il costo unitario di produzione è a sua volta pari al costo base a metro quadrato, moltiplicato per i coefficienti correttivi dello stesso costo base.

Da cosa è data la superficie convenzionale di un locale?

La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi:

  1. L’intera superficie dell’unità immobiliare.
  2. Il 50% della superficie delle autorimesse singole.
  3. Il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse ad uso comune.
  4. Il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili.
  5. Il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore.
  6. Il 10% della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell’unità immobiliare.

ATTENZIONE
Le superfici di cui ai punti 1), 2), 4) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.
Alla superficie dell’unità immobiliare di cui al punto 1) si applicano, poi, i seguenti coefficienti:

a) 1,00 per l’unità immobiliare di superficie superiore a mq 70
b) 1,10 per l’unità immobiliare di superficie compresa fra mq 46 e 70
c) 1,20 per l’unità immobiliare inferiore a mq 46.

Il costo base a metro quadrato per gli immobili dipende dall’anno di ultimazione della costruzione. La data di ultimazione è quella risultante dal certificato di abitabilità o, in mancanza, dal certificato di ultimazione dei lavori presentato agli Uffici delle Imposte, oppure quella comunque accertata.
Per le abitazioni che sono state ultimate entro il 31/12/1975, il costo base è fissato in Euro 129,11, pari a £.250.000 per gli immobili situati in Veneto, nel Nord Italia e nel Centro Italia.

Per gli immobili che sono stati ultimati dopo il 31/12/1975, il costo base di produzione a metro quadrato è fissato con decreto del Presidente della Repubblica.

I coefficienti correttivi del costo base sono stabiliti in funzione della tipologia delle abitazioni, della classe demografica dei Comuni, dell’ubicazione, del livello di piano, della vetustà e dello stato di conservazione e manutenzione degli alloggi.

In relazione alla tipologia:

  1. 1,25 per le abitazioni di tipo civile (A/2)
  2. 1,05 per le abitazioni di tipo economico (A/3)
  3. 0,80 per le abitazioni di tipo popolare (A/4)
  4. 0,50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare

 

In relazione alla classe demografica dei Comuni:

  1. 1,20 per gli immobili siti in Comuni con popolazione superiore ai 400.000 abitanti
  2. 1,10 per quelli con popolazione superiore a 250.000 abitanti
  3. 1,05 per quelli con popolazione superiore a 100.000 abitanti
  4. 0,95 per quelli con popolazione superiore a 50.000 abitanti
  5. 0,90 per quelli con popolazione superiore a 10.000 abitanti
  6. 0,80 per quelli con popolazione fino a 10.000 abitanti.

In relazione all’ubicazione, per i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti:

  1. 0,85 per la zona agricola
  2. 1 per la zona edificata periferica
  3. 1,20 per la zona edificata compresa tra quella periferica e il centro storico
  4. 1,20 per le zone di pregio particolari, site nella zona edificata periferica o nella zona agricola
  5. 1,30 per il centro storico

In relazione all’ubicazione nei Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti:

  1. 0,85 per la zona agricola
  2. 1 per il centro edificato
  3. 1,10 per il centro storico

In relazione al livello di piano, limitatamente ad immobili costituiti da almeno tre piani fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti:

  1. 0,80 per le abitazioni situate al piano seminterrato
  2. 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno
  3. 1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all’ultimo piano
  4. 1,20 per le abitazioni situate al piano attico

Per le abitazioni situate al quarto piano e ai piani superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti previsti ai punti 3) e 4) sono ridotti rispettivamente a 0,95 e a 1,10.

In relazione alla vetustà si applica un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di costruzione dell’immobile e stabilito nel modo seguente, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 392/78:

  1. 1% per i successivi 15 anni
  2. 0,50% per gli ulteriori 30 anni

La Revisione del canone di locazione

Il canone di locazione ogni anno con effetto dal 1 gennaio è soggetto a variazioni sulla base del reddito imponibile del nucleo familiare relativo all'anno precedente a quello dell'ultima dichiarazione fiscale.

Esso inoltre può essere aggiornato, per chi paga in base all'Equo Canone, con l'ultimo incremento ISTAT, giusta delibera del C.E.R. (Comitato per l'Edilizia Residenziale) del 13.12.1985: da gennaio di ogni anno per coloro che abitano alloggi costruiti prima del 1977 e da marzo per coloro che abitano alloggi costruiti successivamente al 1977.

In base all'art.24 della legge n.392/1978 riguardante l'Equo Canone,il canone degli alloggi E.R.P con decorrenza dal 1 agosto di ogni anno è aggiornato in misura pari al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, ('indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) verificatasi nell'anno precedente.

Diritto dell'assegnatario in caso di diminuzione di reddito

L'assegnatario ha diritto, invece, ad una riduzione del canone qualora subisca una diminuzione di reddito, riguardante l'intero anno precedente, tale da essere collocato in un'area di reddito inferiore.

La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'ente gestore entro trenta giorni dall'accertamento della variazione di reddito, su specifica e documentata richiesta verificata dallo stesso ente gestore.