Le nuove norme, contenute nel comma 6 dell’art. 29, sono valide per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2009

30/01/2009
È entrata in vigore ieri la legge n. 2 del 28 gennaio 2009 di conversione del DL 185/2008 anticrisi. Si chiarisce definitivamente la questione delle modifiche alla disciplina della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, introdotte dall’articolo 29 del decreto legge, che tante polemiche hanno sollevato negli ultimi mesi.
Le nuove norme, contenute nel comma 6 dell’art. 29, sono valide per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2009, e prevedono che:

- i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate;

- i termini e le modalità per l’invio della comunicazione saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 2/2009 (entro il 28 febbraio 2009);

- con il medesimo provvedimento potrà essere stabilito che la comunicazione venga effettuata esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti abilitati (di cui all'art. 3, comma 3, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322);

- sempre lo stesso provvedimento stabilirà i termini e le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati in possesso dell’ENEA, ai sensi del DM 19 febbraio 2007;

 - entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione 2/2009, il DM 19 febbraio 2007 sarà comunque modificato, al fine di semplificare le procedure a carico dei contribuenti;

- per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.

Per le spese del 2009 occorrerà quindi attendere circa un mese prima di conoscere i termini e le modalità per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate e per capire in che modo i dati in possesso dell’ENEA saranno trasmessi all’Agenzia delle Entrate (se a cura dell’Enea stesso o del contribuente). Sempre tra un mese arriveranno le modifiche al DM 19 febbraio 2007 che semplificheranno le procedure e gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti.

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