La prestazione – che sostituisce l'indennità di buonuscita o l'indennità premio di servizio per i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 – fornisce una somma in denaro erogata “una tantum”, con lo scopo di assicurare al dipendente pubblico, all'atto del collocamento a riposo, un sostegno per l'adattamento alla nuova condizione di vita non lavorativa.
È la stessa prestazione di cui beneficiano i lavoratori del settore privato alla cessazione del rapporto di lavoro ed è disciplinata dall'art. 2120 del codice civile e dal Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche.
Sono i dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, nonché i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato dopo il 30 maggio 2000.
I dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 possono optare per il TFR aderendo contestualmente a un fondo di previdenza complementare.
In caso di morte del lavoratore, il TFR deve essere corrisposto per diritto proprio a favore del coniuge, dei figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.
La ripartizione, se non vi è accordo, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In caso di mancanza delle persone sopra indicate o di diverse disposizioni testamentarie, le somme sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
Per ciascun anno di servizio si accantona una quota pari al 6,91% della retribuzione annua utile.
L'accantonamento è realizzato per ogni anno di servizio o frazione di anno (superiore a 15 giorni vale come mese intero).
Le quote accantonate, con esclusione della quota maturata nell’anno,
sono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno, applicando un tasso dell’1,5% più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Ulteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto.
Nei privati, la legge prevede la possibilità di richiedere fino al 70% del TFR maturato per spese sanitarie o acquisto prima casa, dopo almeno 8 anni di servizio, entro i limiti del 10% degli aventi diritto e del 4% dei dipendenti totali.
La prestazione spetta al personale che abbia effettuato almeno 15 giorni di servizio nel mese.
I lavoratori iscritti ai fondi ex Inpdap devono presentare richiesta all’Istituto. La gestione del fondo per il TFR di dipendenti di Stato, Sanità, Università, Scuola, Enti Locali è affidata all’INPDAP. Dove il trattamento era liquidato direttamente dall’amministrazione, la domanda va presentata al datore di lavoro.
I lavoratori iscritti all’Inpdap prima del 31 dicembre 2000, con diritto ai trattamenti di fine servizio, possono optare per il TFR all’atto dell’adesione a un fondo pensione. In tal caso il TFR decorrerà dalla data di adesione, mentre fino a quel momento resta valida la disciplina precedente.
Per i rapporti a termine successivi al 30 maggio 2000 si applica la disciplina del TFR. Se al 30 maggio 2000 non era ancora maturata una prestazione di fine servizio, l’intero periodo è soggetto a TFR. In caso contrario, la prestazione maturata prima di quella data costituisce il montante iniziale a cui si sommano le quote TFR successive.
Gli incarichi dirigenziali a termine rientrano nella disciplina TFR. Eccezione: il Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario delle ASL, regolato da contratto di diritto privato (3–5 anni). In questo caso non vi è iscrizione INPDAP. Se il dirigente proviene da pubblico impiego, è posto in aspettativa con mantenimento del posto e maturazione previdenziale virtuale.