Il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dei crediti da lavoro non tempestivamente corrisposti, alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali, conseguenti all'emanazione degli artt. 16, vi co., l. 30 dicembre 1991 n. 412 e 22, xxxvi co., l. 23 dicembre 1994 n. 724.
I- Quadro normativo ed interpretativo della disciplina antecedente agli artt. 16, L. 412/91 e 22, L. 724/94.
È noto che la questione del calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dei crediti da lavoro non tempestivamente corrisposti, ha da sempre agitato dottrina e giurisprudenza.
Particolare fervore ha peraltro caratterizzato, nell’ultimo decennio del secolo scorso, lo studio ed il dibattito relativi, in virtù delle sostanziali innovazioni legislative dei primi anni ’90 e dei (rinnovati e) conseguenti orientamenti della giurisprudenza. In base all’art. 429, III co., c.p.c, il Giudice che pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per il soddisfacimento di crediti da lavoro, deve «determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto».
Tale norma è stata da sempre interpretata dalla dottrina e dalla giurisprudenza assolutamente dominanti, nel senso del necessario cumulo tra interessi e rivalutazione sulla somma non tempestivamente corrisposta al lavoratore-creditore.
Più precisamente, può dirsi che la giurisprudenza ha sostenuto (fino ai primissimi anni ’90) che gli interessi sui crediti da lavoro dovessero calcolarsi sulla sorte capitale via via rivalutata.
Tale orientamento trovava la sua origine e spiegazione nella convinzione (unanime in dottrina ed in giurisprudenza) che l’art. 429 c.p.c avesse introdotto, relativamente agli accessori del credito da lavoro, una disciplina “speciale, derogatoria e sostitutiva” rispetto alla disciplina comune del ritardo nell’adempimento dei debiti pecuniari, di cui all’art. 1224 c.c.; disciplina speciale le cui peculiarità peraltro possono essere, secondo l’orientamento dominante, così sintetizzate:
II- Le “epocali” innovazioni introdotte dal Legislatore del ‘91 e del ‘94.
1- Nel contesto normativo e giurisprudenziale poc’anzi delineato, si inseriscono le importanti innovazioni legislative cui si accennava in precedenza: gli artt. 16, VI co., L. 30 dicembre 1991 n. 412 e 22, XXXVI co., secondo periodo, L. 23 dicembre 1994 n. 724. Va preliminarmente sottolineato che successivi interventi della Corte Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione, hanno ulteriormente modificato l’assetto della disciplina inerente interessi e rivalutazione, per quanto concerne segnatamente i crediti di lavoro privato.
Ma di ciò si dirà successivamente.
Qui di seguito, invece, riporteremo la normativa citata, nella sua versione originaria, nonché la giurisprudenza riguardante i soli crediti di lavoro dei pubblici dipendenti.
L’art. 16, VI co., L. 412/91 dispone testualmente che «Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito».
L’art. 22, XXXVI co., L. 724/94, continuando nella scia del precedente, dispone: «L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge». Per effetto di tali innovazioni legislative, la (ferrea) regola del cumulo di interessi e rivalutazione sui crediti da lavoro tardivamente corrisposti, veniva ampiamente superata dall’invincibile ed inequivocabile testo della neo-introdotta normativa. Ciò peraltro avveniva, dapprima, sulle sole somme dovute a titolo previdenziale (ex art. 16, L. 412 cit.) e, successivamente, anche su quelle aventi natura retributiva (ex art. 22, L. 724 cit.).
In forza di tali disposizioni, le modalità del calcolo degli interessi legali e della rivalutazione sono profondamente cambiate per tutti (e soli) i crediti da lavoro, il diritto alla cui percezione sia maturato a partire dall’1.1.95.
Per tali crediti, infatti, la “regola del cumulo” deve considerarsi – come già si accennava - superata e l’entità della somma dovuta a titolo di rivalutazione viene limitata a quella eccedente la misura degli interessi legali, il tutto nell’ambito di un computo che vede gli interessi e la rivalutazione liquidati separatamente e calcolati sulla somma capitale originariamente dovuta.
Per i crediti maturati, invece, prima dell’1.1.95, vale la vecchia regola del cumulo, dal momento che le citate innovazioni normative testualmente escludono la propria applicabilità ad essi (v. anche C.S., Ad. Plen., 15.06.98, n. 3 e 20.07.98, n. 6; VI Sez., 13.07.01, n. 3927; 20.06.01, n. 3274; 05.06.01, n. 3007; 21.05.01, n. 2801; 05.01.01, n. 8; 17.10.00, n. 5538; IV Sez., 21.06.01, n. 3342; 01.02.01, n. 366; 03.05.00, n. 2615; V Sez., 17.05.00, n. 2885; 09.05.00, n. 2661).
Alla luce delle precisazioni svolte, può dunque concludersi nel senso che la domanda di interessi legali e rivalutazione monetaria va interamente accolta per i ratei maturati fino al 31.12.94, con la corresponsione, oltre che del danno da svalutazione, anche degli interessi (calcolati secondo i vari tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei), mentre per i ratei maturati successivamente al 31.12.94, al creditore-lavoratore spettano solo gli interessi legali, mentre la rivalutazione spetta a titolo di «maggior danno» (da considerarsi come danno in re ipsa) solo se e nella misura in cui risulti superiore al tasso dell’interesse legale.
Gli interessi legali vanno, dunque, calcolati sulla base del tasso in vigore alla scadenza dei singoli ratei.
E’ noto che tale tasso è fissato dal «Ministro del Tesoro, con proprio decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura (…). Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo» (art. 1284 c.c.).
Qui la serie storica degli interessi legali
Va inoltre chiarito che la giurisprudenza amministrativa, pur confermando la regola del cumulo per i crediti maturati fino al 31.12.94, si è nettamente orientata nel senso che «Le conclusioni raggiunte in ordine ai crediti maturati successivamente al 1° gennaio 1995, non possono non riflettersi anche sui criteri di computo di interessi e rivalutazione monetaria per i ratei che, (…), sono già maturati al 31 dicembre 1994 e soggiacciono, quindi, alla regola di “diritto vivente” del cumulo» (C.S., Ad. Plen., n. 3/98).
Tale orientamento assume eccezionale rilievo di ordine pratico.
Si è specificato, infatti, che se è vero, da un lato, che per i crediti maturati ante 1.1.95 vale la regola del cumulo, è vero anche, dall’altro lato, che i due esaminati accessori del credito debbano essere calcolati separatamente sulla somma capitale originariamente dovuta e non, invece, secondo un calcolo che prevede il computo degli interessi sulla somma capitale via via rivalutata – come sostenuto dalla giurisprudenza del passato -.
«La rivalutazione monetaria del credito di lavoro, se costituisce un accessorio della prestazione dovuta, parallelo agli interessi e concorrente con questi nella funzione globalmente riparatoria, non può comportare un calcolo degli interessi anche sugli importi corrispondenti alla progressiva rivalutazione del credito, perché così operando si sovrappone l’accessorio all’accessorio e si finisce per determinare una arbitraria ed inspiegabile duplicazione» (C.S., Ad. Plen., 3/98; conforme Ad. Plen., n. 6/98 e V Sez., 17.05.00, n. 2885). 2- Interessi su interessi, rivalutazione su rivalutazione, rivalutazione su interessi e interessi su rivalutazione.
Altra annosa ed intricata questione risulta essere quella della computabilità degli “interessi legali su interessi e rivalutazione della somma capitale originariamente dovuta” e della “rivalutazione monetaria degli interessi e della rivalutazione già computati”.
Il Supremo Giudice amministrativo ha chiarito, con giurisprudenza ormai fermissima, che la risposta alla domanda se «sulle somme dovute a titolo di rivalutazione vadano calcolati gli interessi e la rivalutazione ulteriore e se sulle somme dovute a titolo di interessi vadano computati ulteriori interessi e rivalutazione, non può che essere negativa» (C.S., Ad. Plen., 20.07.1998, n. 6).
Si è, più precisamente, detto che «Il diritto agli interessi, i quali dipendendo dal mero ritardo nell’inadempimento e prescindendo dalla colpa, vanno inquadrati nella categoria residuale degli interessi compensativi, è un diritto autonomo sebbene accessorio, e va calcolato separatamente, non potendosi considerare parte integrante del debito principale. Pertanto gli interessi non vanno ad accrescere il capitale da rivalutare e non sono a loro volta produttivi di ulteriori interessi, per il divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c., il quale ammette tale fenomeno solo su apposita specifica domanda del creditore che deve essere avanzata tempestivamente, cioè fin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado» (C.S., Ad. Plen., 6/98; conformi: Ad. Plen., 3/98; IV Sez., 21.06.01, n. 3342; IV Sez., 27.06.01, n. 3485; V Sez., 23.01.01, n. 197; 09.05.00, n. 2661; VI Sez., 05.06.01, n. 3007; 07.05.01, n. 2520; 19.02.01, n. 879; 15.05.00, n. 2781; 03.05.00, n. 2567), non essendo peraltro «sufficiente la semplice domanda di condanna al pagamento genericamente degli interessi» (C.S., Ad. Plen., 3/98 e 6/98; Cass. Civ., II Sez., 21.02.94, n. 1655; C.S., IV Sez., 25.01.99, n. 64; V Sez., 08.03.01, n. 1358).
Quanto alla rivalutazione, la citata giurisprudenza perviene, alle seguenti conclusioni: la «rivalutazione, una volta ricondotta ad entità distinta e separata dal credito al quale si applica, ad elemento cioè che non partecipa della stessa natura del credito, è chiaro che neppure essa, stante la sua natura accessoria, può essere a sua volta soggetta ad ulteriore rivalutazione.
Naturalmente la rivalutazione è un credito e, come tutti i crediti, è produttivo di interessi ma ciò solo dalla costituzione in mora, cioè di regola dalla domanda» (v., in particolare, C.S., Ad. Plen., nn. 3/98 e 6/98).
3- Evoluzione storica della regola del cumulo.
Per quanto concerne l’evoluzione storica della regola di “diritto vivente” del cumulo degli interessi e della rivalutazione sulle somme dovute (e non tempestivamente corrisposte) ai lavoratori, ampio e lucido contributo può rinvenirsi nel completo excursus storico, al riguardo elaborato nella motivazione della decisione 3/98 dell’Ad. Plenaria.
È noto che l’art. 429, III co., c.p.c. (contenente, in passato, l’unica disciplina sugli interessi legali e sulla rivalutazione monetaria dei crediti da lavoro) era originariamente considerato come fonte di normativa applicabile ai soli crediti retributivi da lavoro.
Solo successivamente, si ritenne applicabile la detta normativa, anche ai crediti risarcitori del lavoratore subordinato (Cass., S.U., 05.04.91, n. 3561), nonché ai crediti dei lavoratori parasubordinati (Cass., S.U., 24.08.89, n. 3752).
Sennonchè, dopo un acceso dibattito in dottrina ed in giurisprudenza e dopo un iniziale orientamento contrario (v. sent. Corte Cost., 29.12.77, n. 162), il Giudice delle Leggi si determinava nel senso dell’applicabilità del citato art. 429, prima ai crediti “previdenziali” (Corte Cost., 12.04.91, n. 156 – dove si sostenne la teoria dell’assimilabilità tra crediti retributivi e crediti previdenziali, in virtù della comune finalità di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia, con conseguente necessaria parificazione circa il regime di interessi e rivalutazione) e successivamente a quelli “assistenziali”, per i quali si imponeva un’analogia di trattamento rispetto agli altri crediti da lavoro, in virtù di “pregnanti ragioni di equità e razionalità” (Corte Cost., 27.04.93, n. 196).
Altro aspetto rilevante nella materia oggetto del presente studio, va individuato nell’evoluzione giurisprudenziale seguita, in particolare, dai Giudici amministrativi.
Questi, dopo un iniziale orientamento negativo, riconoscevano anche ai dipendenti pubblici, il diritto alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria sui crediti da lavoro.
La svolta, in tal senso, si ebbe con la sentenza dell’Ad. Plenaria, 30.10.81, n. 7, confermata (nonostante le perplessità sollevate da parte della dottrina, che sosteneva l’incongruità - in mancanza di espressa disposizione in tal senso - dell’applicazione dell’art. 429 c.p.c., ai dipendenti pubblici) dall’Ad. Plenaria, 16.12.83, n. 27, nonché dalla Corte Costituzionale, con sentenza 24.03.86, n. 52.
Tale orientamento veniva, infine, “ampliato” con la previsione dell’applicabilità della normativa su interessi e rivalutazione, anche ai crediti “previdenziali” (e all’indennità di buonuscita) spettanti ai dipendenti pubblici (C.S., Ad. Plen., 15.03.89, n. 7).
È su tale panorama giurisprudenziale di tendenziale applicabilità della regola del cumulo a qualsiasi tipo di credito da lavoro, sia pubblico che privato, dunque, che si inseriscono le innovazioni legislative del 1991 e del 1994 (v. paragrafo 1).
III- Lo “strappo” della Corte Costituzionale (prima) e della Corte di Cassazione (poi) e la nuova disciplina del calcolo degli interessi e della rivalutazione dei crediti del dipendente privato
La disciplina fin qui esposta circa il calcolo di interessi e rivalutazione, veniva notevolmente “stravolta”, limitatamente ai crediti da lavoro dipendente privato, a seguito degli interventi della Corte Costituzionale (Corte Cost., 02.11.00, n. 459) e della Corte di Cassazione (Cass., S.U. civili, 29.01.01, n. 38),.
Il Giudice delle Leggi ha rilevato che, mentre il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi per i crediti previdenziali può ritenersi giustificato dalla necessità (di preminente interesse pubblico) di contenere la spesa pubblica (la sent. Corte Cost., 361/96 ha infatti rigettato, per tale ragione, la q.l.c. sollevata avverso l’art. 16, VI co., L. 412/91), stesso discorso non può essere fatto per i crediti “retributivi” del dipendente privato, meritevoli di una tutela differenziata (e rafforzata) rispetto ai crediti pecuniari comuni ed «essendo indubbio che l’idoneità della retribuzione ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa si ponga in funzione non solo del suo ammontare, ma anche della puntualità della sua corresponsione, del pari essenziale, come è evidente, al soddisfacimento delle quotidiane esigenze di vita del lavoratore e dei suoi familiari» (Corte Cost., 02.11.00, n. 459).
«Ed è proprio siffatta tutela che viene a mancare nella specie, limitandosi la norma impugnata (n.d.r.: art. 22, XXXVI co., L. 724/94) a ricondurre, (...), la disciplina dei crediti di lavoro all’interno della disciplina generale di cui all’art. 1224 c.c., sulla responsabilità contrattuale da inadempimento.
La norma stessa risulta, in tal modo, in evidente contrasto con l’art. 36 Cost. e va, pertanto, dichiarata incostituzionale, limitatamente alle parole «e privati», venendo in tal modo ricondotta a legittimità la disciplina dei rapporti di lavoro di diritto privato» (Corte Cost., 459/00).
Si è inoltre osservato, da parte della Corte, che la regola introdotta dal censurato art. di legge, rendeva conveniente per il debitore-datore di lavoro, dirottare verso investimenti finanziari (magari privi di rischio economico come, ad es., i Titoli di Stato) le somme dovute al dipendente, lucrando il differenziale tra il rendimento derivante dai detti investimenti ed il tasso di interessi + rivalutazione che, ex art. 22 cit., il datore stesso era costretto a versare al lavoratore tardivamente retribuito. Sulla scia della decisione costituzionale or ora citata, la Suprema Corte di Cassazione, a Sezz. Unite, ha statuito che per i crediti da lavoro dipendente privato, vige la regola del cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria delle somme tardivamente corrisposte dal datore di lavoro; il tutto – si dice - secondo un criterio di calcolo che vede liquidati gli interessi legali sulla somma capitale (dovuta e) via via rivalutata (Cass., S.U. civili, 29.01.01, n. 38).
I richiamati interventi della Corte Cost. e della Cass., hanno indotto parte della dottrina a parlare di disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e dipendenti privati.
In realtà, la questione è più di natura dogmatica che di ordine pratico.
Il pericolo principale e legittimamente paventato, nelle richiamate sentenze, è quello del dirottamento del denaro (destinato al pagamento delle retribuzioni) verso forme di investimento che consentono al datore di lavoro inadempiente, di speculare sulle somme dovute (e non versate) al lavoratore.
È ovvio, pertanto, che il pericolo sussiste per i soli dipendenti privati e non anche per quelli pubblici, retribuiti con denaro (pubblico) sottoposto a penetranti ed astringenti controlli contabili, tali da rendere pressoché inesistente, in ambito pubblicistico, il pericolo paventato.
IV- Disciplina comune ai crediti di lavoro del dipendente pubblico e di quello privato.
Secondo quanto disposto dal Regolamento emanato (ex art. 22, XXXVI co., ultima parte, L. 724/94) con decreto del Ministro del Tesoro 01.09.98 n. 352 (regolamento che, nonostante il titolo apparentemente contrario, si applica – ex art. 1 – a tutti i «dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza»), gli interessi e la rivalutazione decorrono dalla data di maturazione del credito principale, ovvero dalla scadenza del termine previsto ai sensi dell’art. 2, L. 241/90, per l’adozione del relativo provvedimento e sono dovuti fino alla data di emissione del titolo di pagamento (art. 3, I co., Regolamento cit.; v., al riguardo, anche C.S., VI Sez., 02.02.01, n. 433; 05.01.01, n. 8; V Sez., 09.05.00, n. 2661).
E, inoltre, i citati accessori del credito vanno calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (art. 3, II co., Regolamento cit.; v. anche C.S., VI Sez., 16.02.01, n. 832).
E ancora si precisa che lLe somme dovute a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria sul credito da lavoro, vanno considerate redditi da lavoro dipendente (v. art. 46, D.P.R. 22.12.86, n. 917 – come modificato dall’art. 1, D.Lgs. 02.09.97, n. 314 -) e, come tali, sono soggetti alle relative ritenute fiscali (come statuito dall’art. 3, III co., Regolamento cit.).
Link utili