L'ultimo indice per la rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento è quello del mese di Agosto 2024 uguale a 0,8%.
Nella tabella in basso è possibile calcolare l'aggiornamento annuale dell'assegno di mantenimento con l'indice FOI da Agosto 2024 a Agosto 2023
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Per aggiornare l'assegno di mantenimento per periodi non elencati è necessario utilizzare il calcolatore avanzato.
Caso 1
Come calcoliamo interessi legali e rivalutazione monetaria per riscuotere un assegno di mantenimento mai pagato?
Il sig.Rossi non paga l'assegno di mantenimento di euro 1000 (mensili) al coniuge dal 02/2/2002. Il giudice condanna il sig. Rossi al pagamento degli arretrati rivalutati mese per mese tramite gli Indici ISTAT con l'aggiunta degli interessi legali (non capitalizzati) dal 02/2/2002 fino al periodo del soddisfo (31/8/2006).
Qui la nostra soluzione
Caso 2
Come calcoliamo la rivalutazione di un assegno di mantenimento pagato e mai rivalutato?
Il coniuge deve alla moglie dal 1/10/2003 un assegno di mantenimento di EURO 500,00 al mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat Il marito paga regolarmente EURO 500,00 al mese fino al 31/12/2007, omettendo però di rivalutare annualmente la somma in base a quanto previsto nell’atto di separazione. Come calcoliamo gli arretrati per l'assegno di mantenimento che il coniuge dovrà pagare alla moglie?
Qui la nostra soluzione
Altri casi risolti Qui
Per non incorrere in errori è necessario conoscere le modalità corrette per determinare l'importo dell'assegno di mantenimento.
L'entità dell'assegno va valutata con riferimento all'intera consistenza patrimoniale dell'obbligato.
Non basterà quindi considerare il reddito netto, ma si dovranno comprendervi tutti i beni fruibili dalla coppia: mobili ed immobili, produttivi od improduttivi di redditi ulteriori, nonché il loro valore intrinseco.
Il valore complessivo del patrimonio del coniuge è quindi un elemento essenziale nell'operazione di quantificazione dell'assegno, che dovrà essere sufficiente a formare ovvero ad integrare i redditi del beneficiario al fine di raggiungere un tenore di vita simile a quello avuto durante il matrimonio.
Si noti poi che è irrilevante che in passato un coniuge avesse accettato uno standard inferiore al tenore di vita possibile, dato che l'assegno è essenzialmente volto a compensare una differenza nel reddito del beneficiario.
Ulteriore elemento che è stato preso in considerazione dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione è il contributo economico avente carattere continuativo da parte di un genitore. Va considerato, per esempio, il caso in cui un genitore abbia pagato costantemente un canone di locazione della casa coniugale, incrementando la disponibilità della coppia di un importo corrispondente.
La legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) all’art. 1 commi 414-416 ha istituito un fondo di solidarietà a favore del coniuge.
Per approfondire su Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno consigliamo la lettura su Altalex
La Cassazione si è pronunciata sul bisogno del beneficiario.
Sebbene la formula contenuta nell'art. 156 del codice civile operi un semplice riferimento al "diritto al mantenimento" in mancanza di adeguati redditi propri, si è detto che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sancito la necessità di riferirsi al potenziale tenore di vita della coppia. In tal senso, seppur riferita alla determinazione dell'assegno in caso di divorzio, ci pare significativo il principio enunciato dalla Cassazione, laddove si parla di tenore di vita godibile in base ai redditi percepiti, principio che è senz'altro applicabile anche alla separazione.
L'art 156 c.c. recita: "...l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato."
Indubbiamente, tali accordi, qualora incidano sulla consistenza dei redditi della famiglia, costituiscono circostanze valutabili ai fini dell'entità del mantenimento.
Altra circostanza valutabile attiene l'utilizzazione della casa famigliare in favore del coniuge assegnatario della prole minore o maggiorenne e convivente, nonché la convivenza more uxorio di uno dei coniugi con persona che contribuisca al sostentamento della moglie o del marito facendo così cessare o riducendo significativamente lo stato di bisogno del beneficiario. In tema di convivenza more uxorio si richiama infine quanto enunciato dalla Cassazione.
Approdondisci su Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
L'assegnazione della casa famigliare in favore del coniuge assegnatario della prole può avere quale conseguenza immediata l'aumento di spese a carico dell'obbligato.
Si pensi all'ipotesi in cui il coniuge onerato debba rinunciare all'unica casa in comproprietà con la moglie per affittare un altro immobile. In tal caso, a fronte di un beneficio per il coniuge debole, c'è un sacrificio ulteriore per il coniuge obbligato, con ripercussioni spesso notevoli sul suo reddito.
La giurisprudenza della Cassazione ha sancito che si deve tenere conto degli squilibri derivanti da tali conseguenze, bilanciandole con il versamento di una somma inferiore a favore del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento.
Dopo questa elencazione di principi e sentenze della cassazione civile vi chiederete come in concreto si possa determinare l'entità dell'assegno di mantenimento.
La risposta va trovata attraverso l'analisi congiunta di tutti quei fattori che vi abbiamo citato.
In ogni caso, si è certi che per determinare il tenore di vita occorre senz'altro riferirsi alla concreta disponibilità di mezzi per l'acquisto di beni di consumo durevoli e non.
Per aiutarvi in questo calcolo offriamo il seguente suggerimento: il coniuge in stato di bisogno dovrà valutare la propria disponibilità finanziaria durante il matrimonio, aumentarla in considerazione delle reali potenzialità della coppia (ovviamente solo se superiori al tenore di vita effettivamente goduto), tenendo altresì conto della consistenza patrimoniale effettiva del coniuge nonché degli eventuali possibili incrementi del suo patrimonio nel periodo che intercorre tra la separazione e l'eventuale senenza di divorzio.
Quindi ipotizzando che una moglie, pur godendo di redditi propri per 30 milioni annui, abbia avuto, grazie all'elevato reddito molto superiore del marito, una disponibilità mensile per consumi ed acquisti di beni di 1 milione di lire mensili, dovrà continuare a beneficiare di tale somma dal coniuge obbligato sino al divorzio.
I casi più ricorrenti, tuttavia, sono relativi a coppie aventi propria autonomia di reddito, con uno o più figli.
In tal caso, se la moglie percepisce redditi sufficienti per sé, si è soliti quantificare l'assegno di mantenimento in favore della prole in misura non superiore ad un terzo dello stipendio dell'obbligato, a cui si deve aggiungere il beneficio dell'assegnazione della casa coniugale, anche se di proprietà esclusiva dell'obbligato.
Revisione dell'assegno di mantenimento
Approdondisci su Mantenimento: la casa coniugale va calcolata come vantaggio
Per sapere cosa comprende l'importo che il giudice liquida nella sentenza, consigliamo la lettura di questo ottimo articolo Assegno di mantenimento: cosa comprende? (Fonte:www.slidinglife.com)
RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE N. 448/E - Roma, 19 novembre 2008
L'importo verrà rivalutato all'ultimo dato disponibile su Rivaluta.it e pubblicato dall'ISTAT. Ovverro verrà effettuata la rivalutazione monetaria tra l'ultimo periodo in archvio e quello relativo allo stesso mese all'anno precedente
DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00147) note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/9/2014. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261).