furto, smarrimento e clonazione
se il titolare non trova più la tesserina di credito, deve telefonate al servizio clienti dell'ente emittente per bloccare della carta e poi fare denuncia alla polizia o ai carabinieri.
la copia della denuncia va inviata all'ente emittente entro 48 ore. solo se si segue questa procedura, verrà riconosciuta la totale mancanza di responsabilità del titolare della carta per le spese fatte da terzi dopo il blocco.
questo sacrosanto principio vale per tutte le carte. le differenze contrattuali riguardano il periodo precedente al blocco della carta.
la raccomandazione 489/97 dell'ue prevede che, in caso di furto o smarrimento, il titolare venga riconosciuto responsabile fino a un massimo di 150 euro prima del blocco della carta.
purtroppo la raccomandazione non ha valore di legge, ma è un semplice consiglio.
il risultato è che non tutti gli enti emittenti seguono quanto suggerito da bruxelles.
per quanto riguarda la clonazione della carta, grazie al codice del consumo (art. 56), il titolare che contesta i pagamenti con la carta relativi ad acquisti online o in negozio ha diritto al riaccredito delle somme da parte dell'ente emittente.