Per il versamento va utilizzato il modello F24 o il bollettino di ccp intestato a Comune o a ConcessionarioChiamata alla cassa per i proprietari di immobili di pregio, anche se adibiti ad abitazione principale, e di seconde case: entro il 16 giugno dovranno versare l'acconto Ici 2009.
Il mattone è sempre stato un elemento trainante dello sviluppo economico in Italia. Grande fu il disappunto quando, con Dlgs 504/1992, venne istituita l'imposta comunale che, a partire dal 1° gennaio 1993, colpiva gli immobili, le aree fabbricabili e i terreni agricoli insistenti sul territorio nazionale e che affidava ai Comuni la gestione del tributo in un range di aliquote tra il 4 e il 7 per mille.
L'Ici, da sempre, è stata una delle imposte meno gradite, soprattutto dai proprietari della casa di abitazione, per la quale, del resto, fin da subito, sono state previste detrazioni e/o l'applicazione di un'aliquota più favorevole per ridurre la portata dell'imposizione fiscale. Con le manovre finanziarie del 2007 e del 2008 sono state introdotte importanti agevolazioni per gli immobili nei quali siano installati impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico. Mentre, con il decreto legge 93/2008, è stata sancita l'abolizione dell'Ici sull'abitazione principale a partire dal 2008. Vengono quindi esclusi dall'imposta la casa dove il contribuente (proprietario, titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili) ha la sua dimora abituale, che si presume essere quella in cui ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria, e i fabbricati considerati pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, soffitte e cantine) anche se distintamente accatastati. In quest'ultimo caso spetta al Comune individuare, attraverso un proprio regolamento, il numero e le tipologie di unità immobiliari considerate pertinenze. E' ancora il Comune che con propria delibera o regolamento può individuare altri immobili assimilati ad abitazione principale, come, ad esempio, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti; le abitazioni di persone, anziani e disabili, ricoverate in via permanente in case di riposo o in case di cura, a condizione che la casa non sia affittata; gli immobili posseduti da cittadini italiani non residenti in Italia. Sono, invece, assimilati ad abitazione principale per legge, e, di conseguenza, esentati dal pagamento dell'imposta:
Come si determina l'imposta?valore dell'immobile x quota di possesso x mesi di possesso x aliquota stabilita dal Comune
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