ndirizzi operativi per l’attività istruttoria sui rimborsi dell'IVA in ragione del livello di rischio

CIRCOLARE N. 5/E


Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti  - Roma, 10 MARZO 2014 
 

INDICE 


 
 
 
 
 
 
 
  3
PREMESSA 
 
L’attuale congiuntura economica sta determinando una diffusa crisi di 
liquidità per le imprese che rischia di compromettere anche il mantenimento dei 
livelli occupazionali. 
La tempestiva liquidazione dei crediti vantati nei confronti delle 
amministrazioni pubbliche costituisce pertanto un obiettivo prioritario perseguito 
attraverso mirati interventi normativi e concrete azioni amministrative. 
Sul piano normativo, il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha, fra l’altro, introdotto 
disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica 
amministrazione, nella considerazione che la disponibilità di liquidità rappresenta 
una delle condizioni necessarie per aumentare i piani di investimento e per 
migliorare le condizioni della gestione ordinaria, oltre che per limitare il fenomeno 
di chiusura delle attività produttive. 
 Con riferimento, in particolare, ai crediti di natura fiscale, l’articolo 5, 
comma 7, del citato decreto-legge n. 35 del 2013 ha previsto un considerevole 
incremento delle risorse finanziarie disponibili per l’effettuazione dei rimborsi 
delle imposte. 
Sul piano amministrativo è stata data immediata risposta in termini di 
interventi di tipo operativo al fine di indirizzare gli uffici a dedicare ogni utile 
risorsa alla liquidazione dei rimborsi, in particolare i rimborsi dell’imposta sul 
valore aggiunto. 
Le iniziative adottate hanno consentito di raggiungere nel 2013 gli obiettivi 
programmati. 
E’ di tutta evidenza la necessità di proseguire e rafforzare anche nel 2014 le 
azioni amministrative dirette all’accelerazione dei rimborsi per liberare in tempi 
brevi le risorse necessarie a contribuire al superamento del difficile momento 
congiunturale. 
  4
1. OBIETTIVI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
 
Attualmente l’attività istruttoria svolta dagli uffici per verificare la 
spettanza dei rimborsi è pressoché la stessa per tutte le richieste di rimborso IVA 
indipendentemente dall’ammontare dello stesso o dalla “correttezza fiscale” del 
contribuente. 
Si ritiene, invece, necessario graduare le attività istruttorie in funzione di 
un’analisi della pericolosità dell’operazione di rimborso che consenta di 
impegnare le risorse disponibili in controlli sulle posizioni più rischiose e di 
velocizzare l’erogazione dei rimborsi che presentano un basso livello di rischio. 
A tal fine, con la presente circolare vengono individuate le linee guida per 
una razionalizzazione delle attività istruttorie sui rimborsi IVA, richiesti con la 
dichiarazione annuale ovvero con il modello IVA TR. 
In particolare, si introducono importanti novità per la lavorazione dei 
rimborsi attraverso: 
- l’elaborazione automatizzata di una proposta del livello di rischio (risk 
score) per ogni richiesta di rimborso presentata; 
- la standardizzazione e la riduzione dei documenti da richiedere al 
contribuente; 
- la graduazione dell’attività di controllo preliminare al pagamento del 
rimborso in relazione al livello di rischio. 
Le nuove modalità di lavorazione dei rimborsi, oltre a garantire una 
significativa riduzione nei tempi di liquidazione, con particolare riguardo alle 
richieste considerate “a basso rischio”, determinano una migliore utilizzazione 
delle risorse dedicate alla lavorazione dei rimborsi. 
Con la nuova metodologia di lavoro si aspira anche a ridurre gli oneri 
amministrativi a carico dei contribuenti mediante la standardizzazione sia del tipo 
sia del numero dei documenti da richiedere da parte degli uffici prevedendo una 
loro differenziazione sia in base al livello di rischio sia in base ai presupposti del 
rimborso.  5
In tal modo, si consente una generale razionalizzazione del processo, 
permettendo agli uffici di chiedere esclusivamente i documenti strettamente 
necessari alla verifica della spettanza del rimborso. 
La definizione delle attività di controllo da svolgere e della documentazione 
da richiedere in relazione agli esiti dell’analisi del rischio, garantisce peraltro 
l’uniformità del trattamento delle istanze di rimborso su tutto il territorio 
nazionale. 
 
2. ATTIVITA’ ISTRUTTORIA SUI RIMBORSI IVA 
 
2.1 Livello di rischio 
 
Nell’ambito dell’attività istruttoria sulle richieste di rimborso relative 
all’IVA gli uffici tengono conto del livello di rischio (risk score) proposto 
dall’applicazione informatica denominata “Analisi del rischio IVA”. 
Tale applicazione reperisce le informazioni già disponibili nel sistema 
informativo dell’Agenzia delle Entrate e consente agli uffici di rettificare il livello 
di rischio proposto sulla base di elementi informativi non rilevabili 
automaticamente. Pertanto, gli uffici effettueranno eventuali approfondimenti, in 
presenza di elementi non rilevabili dai sistemi informativi nonché sulla base della 
specifica conoscenza del soggetto richiedente o del territorio di riferimento. 
Il livello di rischio è determinato sulla base dei seguenti parametri 
predefiniti: 
• continuità aziendale; 
• tipologia di attività svolta; 
• natura giuridica del contribuente; 
• regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti in un arco temporale 
definito; 
• assenza di accertamenti e verifiche in un arco temporale definito;  6
• assenza di carichi pendenti; 
• coerenza degli importi richiesti a rimborso e dei presupposti in un 
arco temporale definito; 
• assenza di frodi e violazioni penali tributarie; 
• “conoscenza” del soggetto da parte dell’ufficio, in quanto 
fisiologicamente a credito. 
La valutazione dei citati elementi di rischio è finalizzata a suddividere i 
rimborsi in classi di rischio (alto, medio e basso) al fine di diversificare l’attività 
istruttoria sul rimborso, con particolare riguardo alla documentazione da richiedere 
al contribuente e alla tempistica delle verifiche rispetto alla fase di pagamento del 
rimborso stesso. 
Resta fermo, comunque, il principio della liquidazione dei rimborsi secondo 
l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, secondo quanto disposto 
dall’articolo 7-bis del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644. 
L’analisi del rischio sin qui descritta non si applica ai rimborsi richiesti 
dalle imprese di più rilevante dimensione, in quanto già destinatarie dell’attività di 
“tutoraggio” di cui all’articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
 
2.2 Controlli 
 
In linea generale, gli uffici richiedono la documentazione strettamente 
necessaria all’esecuzione dell’attività istruttoria, evitando richieste eccedenti le 
necessità e riguardanti documenti già in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di 
altra pubblica amministrazione.  7
Gli uffici, in considerazione dell’elevarsi del livello di rischio dei rimborsi, 
diversificano le richieste di documentazione e i controlli da effettuare prima 
dell’erogazione. 
In sostanza, nei confronti dei contribuenti cui risulta attribuito un livello più 
elevato di rischio sono effettuati controlli più stringenti rispetto a quelli svolti nei 
confronti dei soggetti cui è attribuito un più basso livello di rischio, per i quali non 
si ravvisa la necessità di subordinare la liquidazione del rimborso all’effettuazione 
di tutti i controlli. 
Al fine di assicurare un’uniformità di comportamento tra gli uffici verranno 
fornite specifiche ed analitiche indicazioni riguardo all’applicazione “Analisi del 
rischio IVA” e alla documentazione da richiedere ai contribuenti, in ragione sia del 
livello di rischio individuato, sia dei presupposti alla base dell’istanza di rimborso. 
 
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 
Attilio Befera