sono interessati alla riforma del tfr tutti i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti, ad esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
1. i lavoratori dipendenti sia del settore privato che del settore pubblico;
2. i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal d. lgs. n.276/03 (legge biagi): soggetti con contratto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente, con contratto di lavoro ripartito, con contratto di lavoro a tempo parziale, con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, con contratto di lavoro a progetto, con contratto di lavoro occasionale;
3. i lavoratori autonomi;
4. i liberi professionisti;
5. i soci lavoratori di cooperative;
6. i soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari nonché i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.
i soggetti esclusi dalla riforma
non sono interessati alla riforma i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in particolare di:
- amministrazioni dello stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- aziende e amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo
- regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- istituzioni universitarie (università statali e istituto universitario di scienze motorie/ex isef)
- istituti autonomi case popolari;
- camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali (ad es. inps, inpdap, ipsema), regionali e locali;
- amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale;
- aran (agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni);
- agenzie fiscali