Ricorso all'Ombudsman bancario
Cos'è Ombudsman bancario?
L'ombudsman bancario, istituito nel 1993 per volontà dell' ABI (associazione bancaria italiana) è un organismo collegiale composto da 5 membri che esprime giudizi sulle controversie insorte fra banche e clienti.
Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale: www.arbitrobancariofinanziario.it.
Il presidente è nominato dal governatore della banca d'italia. ombudsman letteralmente significa "rappresentante dell'uomo" (dallo svedese, "ombud": rappresentante; "man": uomo), quindi, traslando, rappresentante del cittadino, rappresentante dei diritti del cittadino: nella fattispecie l'ombudsman bancario ha il compito di tutelare i diritti del cittadino nei suoi rapporti con le banche. in realtà l'ombudsman bancario, per la sua origine e la sua composizione (è privo di rappresentanti degli utenti), risulta essere un organo di parte, orientato a favore del sistema bancario più che dei consumatori.
In quali casi ci si può rivolgere all'ombudsman bancario
All'ombudsman possono rivolgersi esclusivamente i consumatori, per controversie relative a rapporti aventi per oggetto operazioni o servizi, da essi intrattenuti con le banche per finalità estranee all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.
il consumatore preventivamente deve presentare reclamo per iscritto presso l'ufficio reclami della banca. qualora la banca non abbia fornito risposta al cliente o non abbia accolto in tutto o in parte il reclamo o comunque il consumatore non sia soddisfatto della risposta della banca, il consumatore può presentare ricorso all'ombudsman bancario.
Le controversie: devono riguardare questioni quantificabili in un valore non superiore a € 10000; non devono essere già state sottoposte all'esame dell'autorità giudiziaria o di un collegio arbitrale.
il ricorso deve essere presentato per iscritto, indirizzandolo a: ombudsman bancario, via iv novembre 114, 00187 roma, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (a/r).
Ll'ombudsman deve decidere sul reclamo entro 90 giorni dalla ricezione del medesimo. la decisione dell'ombudsman è comunicata alle parti mediante lettera raccomandata ed è vincolante solo per la banca.
Se la banca, riconosciuta responsabile dall'ombudsman, non ottempera a quanto deciso, l'ombudsman può imporre alla banca un termine entro cui provvedere, decorso il quale può disporre la diffusione dell'inadempienza a mezzo stampa a spese della banca stessa. in ogni caso il consumatore ha comunque sempre diritto a investire della controversia l'autorità giudiziaria o un collegio arbitrale .