Quanto agli effetti, come previsto già dalla vecchia disciplina, salvo la clausola limitativa inserita nella proposta presentata dal terzo, l’art. 135 l.f.
stabilisce che il concordato è reso obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo, nei confronti dei quali però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi. (Il concordato preclude ai creditori di realizzare, dopo la cessazione del fallimento, la parte insoddisfatta dei loro crediti perché la riduzione è definitiva, salvo il caso di riapertura del fallimento a seguito di risoluzione od annullamento del concordato Cass. 214/1969; Cass., Sez. Unite, 26 luglio 1990, n. 7562.).
Sono invece esclusi dagli effetti i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso nei confronti dei quali i creditori conservano la loro azione per l'intero credito.
Tuttavia i creditori non possono più agire contro il fallito per la parte non soddisfatta del loro credito, permanendo invece per il residuo, una obbligazione naturale a carico del fallito. Si produce pertanto per il debitore il c.d. effetto esdebitatorio per quella parte di debito che eccede la percentuale offerta nel concordato.
Quanto all’efficacia del decreto di omologazione il nuovo art. 130 prevede che la proposta di concordato diviene efficace e, quindi, il concordato è esecutivo, “dal momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’art. 129”. Vi è dunque un’anticipazione dell’efficacia della proposta di concordato nel caso in cui non vi siano contestazione da parte dei creditori.
30 Maggio 2008
a cura di Avv. Massimo Giuliano - http://www.commercialistatelematico.it