ESECUZIONE, RISOLUZIONE E ANNULLAMENTO DEL CONCORDATODopo l’omologazione del concordato gli organi della procedura ai sensi dell’articolo 136, non decadono dalla loro funzione, ma restano in carica per sorvegliare l’adempimento del concordato secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione, e ciò in deroga al principio per il quale con la chiusura del fallimento cessano gli organi della procedura concorsuale. Il fallito riacquista la disponibilità del suo patrimonio, nonché la capacità processuale attiva e passiva. Accertata l’esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia dell’adempimento. Ove invece l’esecuzione non abbia luogo, perché le garanzie promesse non vengono costituite in conformità del concordato o il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, il tribunale, ai sensi dell’art. 137 l.f., lo dichiara risolto. Il ricorso deve comunque proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Viene inoltre confermata la disposizione secondo cui la risoluzione del concordato non può essere pronunciata se gli obblighi sono stati assunti da un terzo con liberazione del debitore. Avv. Massimo Giuliano - http://www.commercialistatelematico.it Torna all'inizio dell'Articolo Stampa| | Home page Commercialisti
IL NUOVO CONCORDATO FALLIMENTARE ALLA LUCE DEL D. LGS. N. 169/2007
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