2-Il nuovo concordato fallimentare

LA NATURA GIURIDICA DEL CONCORDATO FALLIMENTARE

La legge di riforma delle procedure concorsuali, che per consenso unanime ha contrattualizzato l’insolvenza, ha fatto assumere al concordato fallimentare un’impronta marcatamente privatistica, in considerazione dell’estensione della legittimazione  attiva,  della  libertà  di contenuto della proposta, dell’applicazione
piena del principio maggioritario nel sistema di votazione e della sottrazione di poteri valutativi del giudice delegato, divenuto mero controllore della legalità. (G.P. Villani, Il concordato fallimentare, in Il diritto fallimentare riformato, (a cura di ) Schiano di Pepe, Padova, 2007, 492).

Tuttavia è vero pure che è sempre necessario un provvedimento del Giudice e, nel caso di dissenso di alcune classi di creditori, c’è ancora un recupero di potere del tribunale sulla valutazione della proposta.
Appare allora ancora valida quella tesi che rifiuta di catalogare l’istituto in modo unitario ed inscindibile, preferendo, invece, una interpretazione che tenga conto di ciascuna norma privatistica e pubblicistica, in funzione della ratio che caratterizza le specifiche situazioni sostanziali e processuali da regolare. (G. Lo Cascio, Concordato fallimentare con assunzione: modifiche dello schema normativo degli effetti, nota a Cass. 29 aprile 1992 n. 5147, Giust.  Civ. 1992,I, 1709).

Si consideri, ad esempio, tutti i casi in cui il debitore non assuma alcuna iniziativa e sia invece un terzo a presentare la proposta, dando così vita ad un accordo direttamente con i creditori avente ad oggetto il patrimonio del fallito. (De Crescenzo – Mattei – Panzani, La riforma organica delle procedure concorsuali, Milano, 2006, 147).

IL NUOVO CONCORDATO FALLIMENTARE ALLA LUCE DEL D. LGS. N. 169/2007

30 Maggio 2008

a cura di Avv. Massimo Giuliano - http://www.commercialistatelematico.it

  1. Premessa
  2. LA NATURA GIURIDICA DEL CONCORDATO FALLIMENTARE
  3. I SOGGETTI LEGITTIMATI, LA DOMANDA E IL CONTENUTO DEL CONCORDATO
  4. IL GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE E L’EFFICACIA DEL DECRETO - I POTERI DGLI ORGANI DELLA PROCEDURA -
  5. EFFETTI DEL CONCORDATO FALLIMENTARE
  6. ESECUZIONE, RISOLUZIONE E ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO